Contributi per l’immediato sostegno alla popolazione

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Ricognizione dei danni subiti dai privati per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026

Data:

26 Febbraio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Si informa la cittadinanza che, a seguito dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 1180 del 30/01/2026, è stata avviata la ricognizione dei danni subiti dai privati per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.

​I nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, risulti compromessa possono richiedere un contributo per l'immediato sostegno fino a un massimo di € 5.000,00.

Modalità e Termini di Presentazione:

​Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la Modulistica B1.

​Scadenza per i cittadini: La modulistica, corredata di tutti gli allegati, va consegnata al Comune entro e non oltre il 09 marzo 2026 (termine perentorio), in quanto il 10 marzo gli uffici comunali dovranno inoltrare le richieste ricevute all'Ufficio Regionale del Genio Civile territorialmente competente.

 

​⚠️ ESCLUSIONI (Cosa NON è finanziabile)

​In base alla Sezione 6 del Modulo B1, sono esclusi dal contributo i danni relativi a:

  • ​Immobili ad uso economico: Fabbricati di proprietà di persone fisiche o imprese destinati all'esercizio di attività economica/produttiva o immobili abitativi la cui proprietà faccia capo a un'impresa.
  • ​Pertinenze separate: Pertinenze (anche se inagibili) che costituiscono unità strutturali distinte dall'edificio in cui è ubicata l'abitazione.
  • ​Aree esterne: Danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso o alla sicurezza dello stesso.
  • ​Abusi edilizi: Danni a fabbricati realizzati in violazione delle norme urbanistiche o privi di titoli abilitativi (salvo sanatorie già ottenute alla data dell'evento).
  • Immobili non censiti: Fabbricati che alla data dell'evento non risultavano iscritti al catasto (o senza domanda di iscrizione presentata).
  • ​Immobili collabenti: Fabbricati che alla data dell'evento erano già in stato di rudere (collabenti) o in corso di costruzione.
  • ​Beni mobili registrati: Non sono rimborsabili danni ad automobili, motocicli e simili.

Clicca qui per scaricare il modello B1

Ultimo aggiornamento: 26/02/2026, 15:54

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